Duplicato e copia informatica: procedibile il ricorso in Cassazione anche se la sentenza impugnata è priva della stampigliatura contenente la data di pubblicazione
In contrasto con una nutrita serie di pronunce (da ultimo Cass. 841/2024), Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/07/2025, n. 17962, nel solco già segnato dalla sentenza di Cassazione n. 12971/2024, dichiara che, nel regime di deposito telematico degli atti, l'onere del deposito di copia autentica del provvedimento impugnato, imposto a pena di improcedibilità del ricorso dall'art. 369, comma 2 n. 2, c.p.c., è assolto non solo dal deposito della relativa copia informatica, attestata conforme e recante la stampigliatura dei dati esterni concernenti la sua pubblicazione (numero cronologico e data), ma anche dal deposito del duplicato informatico di detto provvedimento, il quale ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, dell'originale informatico.
La data di pubblicazione è infatti desumibile anche dal fascicolo di merito del grado precedente, non essendo a tal fine necessaria la sua annotazione sulla copia autentica del provvedimento impugnato mediante stampigliatura; annotazione che, peraltro, non può interessare il duplicato informatico del provvedimento, pena la sua alterazione e la perdita del valore giuridico ad esso attribuito dall’ordinamento.
Ad avviso della Corte, quindi, stante l’ammissibilità del deposito del duplicato informatico del provvedimento impugnato, in assenza della stampigliatura i dati relativi alla pubblicazione vanno, in ogni caso, desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bis disp. att. c.p.c. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
In passato, la giurisprudenza di legittimità aveva anche chiarito che, qualora le date di deposito e di pubblicazione della sentenza non corrispondano, è quest’ultima a dover essere considerata per il calcolo del termine “lungo” di impugnazione, trattandosi del primo momento in cui la sentenza è resa conoscibile alle parti in giudizio, ossia a seguito dell’accettazione da parte del cancelliere dell’atto digitale trasmesso telematicamente dal giudice (contenente la minuta della sentenza, la quale diventa così immodificabile) e del suo inserimento, sempre ad opera del cancelliere, nel registro cronologico delle sentenze, rendendolo così visibile alle parti del processo (Cass. civ. sez. II, n. 24891 del 9 ottobre 2018).